IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3419/96 di Leone Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala, Riccardo Ruffo e Franco Zambelli, domiciliato presso quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22; Contro la regione Veneto, in persona del presidente della giunta in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, per l'annullamento del provvedimento dirigenziale 4 settembre 1996, n. 22159 di diniego di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti d'eta' stabiliti per il collocamento a riposo; nonche' per l'annullamento dello stesso provvedimento di collocamento a riposo; Visto il ricorso, notificato il 14 novembre 1996 e depositato presso la segreteria il 21 novembre 1996; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale, depositato il 24 marzo 1998; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, all'udienza del 9 aprile 1999, relatore il consigliere Claudio Rovis, l'avv. Cervesato in sostituzione dell'avv. Zambelli per il ricorrente e l'avv. Gasparini per la regione Veneto; Ritenuto in fatto e in diritto: F a t t o Con istanza 21 giugno 1996 l'odierno ricorrente - dipendente regionale con la qualifica di dirigente - chiedeva all'amministrazione di appartenenza che prendesse atto che egli intendeva avvalersi della facolta' di rimanere in servizio per un biennio oltre i limiti di eta' stabiliti per il collocamento a riposo, cosi' come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Rispondeva la regione Veneto assumendo l'impossibilita' del suo ulteriore trattenimento in servizio a causa della vigenza della l.r. 16 marzo 1994, n. 14, che escludeva l'applicazione, ai dipendenti regionali, del citato art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 "fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale". Avverso tale decisione proponeva ricorso l'interessato deducendo l'illegittimita' costituzionale della predetta norma regionale derogatoria, per contrasto con gli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione. Successivamente, essendo venuto a conoscenza dell'integrale contenuto del provvedimento di collocamento a riposo, con motivi aggiunti contestava il mancato conferimento, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, dei benefici combattentistici ex lege n. 336/1970, che egli aveva chiesto di far consistere nell'attribuzione del trattamento retributivo immediatamente superiore a quello posseduto, in conformita' alla previsione dell'art. 2, secondo comma della predetta legge: mentre l'amministrazione gli aveva corrisposto tre aumenti biennali di stipendio. Nel resistere in giudizio la regione Veneto opponeva l'infondatezza della prospettata questione di legittimita' della l.r. n. 14/1994 sostenendo che l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, si rivolge esclusivamente ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, categorie tra le quali non possono essere annoverati - stante la mancanza di un espresso richiamo - i dipendenti regionali. Quanto, poi, alla contestata applicazione dei benefici derivanti dalla legge n. 336/1970, l'amministrazione eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, ritenendo competente la Corte dei conti: nel merito, comunque, ne evidenziava l'infondatezza, concludendo, quindi, la reiezione del gravame. La causa passava in decisione all'udienza del 9 aprile 1999. D i r i t t o Secondo il ricorrente, l'impugnato provvedimento di dinego di permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite d'eta' sarabbe illegittimo in quanto sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, la disposizione regionale - richiamata dall'amministrazione quale unico motivo di giustificazione del formulato diniego - che esclude l'applicazione, nei confronti dei dipendenti regionali, della norma di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992: norma che, appunto, concede ai "dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici" di optare per il trattenimento in servizio per un periodo massimo di due anni oltre la maturazione del limite d'eta' per il collocamento a riposo. La proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3 della l.r. n. 14/1994 - che, sostituendo l'art. 115 della l.r. n. 12/1991, ha statuito che "ai dipendenti regionali non si applica l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503", fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - e' rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante in quanto, avendo l'amministrazione fondato l'impugnato diniego proprio ed esclusivamente sulla norma regionale qui contestata, soltanto la declaratoria della sua illegittimita' comporterebbe l'accoglimento dell'azionata domanda di permanenza in servizio per un ulteriore biennio: con i conseguenti benefici giuridici ed economici (e, quindi, previdenziali) in capo al ricorrente, quanto meno sotto il profilo della ricostruzione della carriera. E', altresi', non manifestamente infondata in relazione agli artt. 117, 3 e 93 della Costituzione per le seguenti ragioni: a) quanto all'art. 117 della Costituzione - che consente alla regione di emanare norme legislative nei limiti, fra l'altro, dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato -, questo appare violato perche' la regione, con la contestata norma, ha sostanzialmente abrogato una disposizione che la legge statale ha espressamente dichiarato applicabile anche ai dipendenti "degli enti pubblici non economici", tra i quali non si ravvisano ragioni, neanche implicite, per ritenere che non debbano essere ricompresi i dipendenti regionali. Peraltro, che l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 (recante "norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") costituisca un principio fondamentale, non puo' revocarsi in dubbio: ma esso pare altresi' configurarsi, per il particolare carettere innovativo che lo contraddistingue, come norma fondamentale di riforma economico-sociale, e, quindi, direttamente applicabile anche nelle regioni a statuto speciale (CGA Consult., 16 febbraio 1993, n. 76/1993). In tale contesto, fra l'altro, e' sintomatico come la regione Veneto, al fine di non applicare ai propri dipendenti la disposizione statale in esame (che pur, nelle difese predisposte in questa sede, ritiene giuridicamente inapplicabile), abbia sentito la necessita' di provvedervi espressamente mediante un atto legislativo, e cioe' proprio con la l.r. n. 14/1994: va da se' che se la norma statale non era applicabile, non occorreva dichiararlo con la legge; b) quanto all'art. 3 - che impone di regolare nello stesso modo situazioni tra loro omogenee -, esso appare violato perche' la norma regionale crea comunque un'ingiustificata disparita' di trattamento, sia rispetto ai dipendenti civili dello Stato, sia a quelli delle altre regioni, sia, infine, a quelli di tutti gli "enti pubblici non economici": nei confronti dei quali i dipendenti della regione Veneto subiscono un trattamento deteriore, che si ripercuote tanto sul piano giuridico che su quello economico (e, quindi, previdenziale). Invero, una volta introdotta, nell'ordinamento giuridico, una determinata facolta' a favore di certe categorie di lavoratori, appare illegittimo escluderla successivamente nei confronti di una di esse, in assenza di ragioni oggettive che la giustifichino; c) quanto all'art. 97, esso appare violato perche' la norma regionale in esame si appalesa irragionevole ed abritraria: irragionevole, perche' non riesce ad individuarsi alcuna connessione tra (la sottintesa strumentalita' del) la decisione di sospendere temporaneamente l'applicazione della norma statale e l'additata finalita' consistente nell'attuazione "di una nuova organizzazione amministrativa"; arbitraria, perche' la temporaneita' della sospensione non e' ancorata ad alcun termine finale o avvenimento futuro ma certo (nell'an e nel quando), ma, piuttosto, ad una condizione meramente potestativa, con la conseguenza che l'assunta deroga temporanea si configura, piu' propriamente, come pura e semplice abrogazione. Per le considerazioni che precedono, dunque, va dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 3 della l.r. n. 14/1994. Spese riservate alla decisione definitiva, ove verra' esaminata anche la questione inerente all'applicazione dei benefici combattentistici contestata con i motivi aggiunti notificati in data 11 gennaio 1997.